Legge sul bullismo e cyberbullismo

La legge sul bullismo e sul cyberbullismo, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati, costituisce sicuramente un grande passo avanti nel riconoscimento di questo fenomeno come condotta illegale.

Il caso di Tiziana Cantone è solo il più recente, ma non certo l’unico, ad aver avuto un epilogo tragico; ci sono poi al mondo milioni di casi e situazioni che non hanno una fine così atroce, ma che hanno comunque devastanti ripercussioni psicologiche coloro che sono vittime di bullismo.

Nel settembre 2016 la Camera ha approvato la proposta di legge sul bullismo e cyberbullismo, composta da 8 articoli. Ora il testo è tornato al Senato per l’ultima rilettura. Inizialmente gli articoli della proposta di legge erano incentrati soprattutto sui minori, sia vittime che colpevoli, per tutelare ma anche formare ed educare gli stessi, più che semplicemente per punire. La Camera, con il nuovo testo, ha confermato questo aspetto ma ha anche allargato l’ambito di intervento della legge agli adulti. Questo risulta essere fondamentale soprattutto considerato quanto il fenomeno, anche grazie a internet e ai social, riguardi davvero trasversalmente qualsiasi età. Inoltre è previsto che, per l’attuazione della legge, vengano stabilite delle linee guida per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, anche in concerto con la polizia postale, e saranno poi aggiornate ogni due anni.

Vediamo ora nella maniera più chiara e schematica possibile quali soni i punti fondamentali di questa nuova legge:

Definizione di bullismo

Entra finalmente nel nostro ordinamento una definizione chiara e precisa di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è

l’aggressione o la molestia ripetuta nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in esse timore, ansia o isolamento ed emarginazione.

Aggressioni o molestie sono ad esempio vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, furti, danneggiamenti, offese o derisioni. Quando questi atti sono compiuti con cellulari o attraverso internet, si parla di cyberbullismo.

Cancellazione dal web

Ogni soggetto vittima di episodi di cyberbullismo (o i genitori, in caso di minore) può chiedere al titolare del trattamento (o al gestore del sito internet o del social) di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti offensivi diffusi in rete. I gestori dei siti internet dovranno accogliere la richiesta e agire nelle successive 48 ore. Qualora non ci sia una risposta, o non si riesca a identificare il titolare del trattamento, ci si potrà rivolgere al Garante della Privacy. Anche chi ha commesso l’atto di bullismo può richiedere, come forma di riparazione del danno, la cancellazione dei contenuti che ha condiviso.

Un referente qualificato a scuola

In ogni scuola verrà scelto un referente che promuova iniziative o corsi per contrastare il bullismo. Il Ministero dell’istruzione dovrà occuparsi sia della predisposizione di le linee generali di prevenzione e contrasto del fenomeno, sia della formazione degli insegnanti. Le scuole dovranno invece occuparsi dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. Al preside sarà affidato il compito di sorveglianza: qualora si verifichino episodi di bullismo, dovrà convocare le famiglie dei minori coinvolti, nonché questi ultimi, gli insegnanti ed il referente, per assistere la vittima e prendere provvedimenti nei confronti dell’autore degli atti.

Ammonimento del questore

Se non viene fatta querela, il questore può ammonire formalmente il bullo, invitandolo a non ripetere atti simili e mantenere una condotta lecita. Se il soggetto è minorenne, sarà convocato con un genitore. La pena sarà aumentata se l’ammonimento rimane inascoltato.

Aggravante sulla pena

La nuova legge non prevede un nuovo reato, ma una specificazione e amplificazione del già esistente reato di stalking. Il cyberbullo e chiunque partecipi alla divulgazione del materiale o di dati sensibili potrà essere punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se condannato ci sarà la confisca di tutti i mezzi tecnologici in suo possesso.

Istituzione di un tavolo tecnico

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: avrà il compito di predisporre piani di azione, basati sul monitoraggio dell’evoluzione di questi fenomeni, per prevenire e contrastare questi fenomeni.

Basta una legge?

Come professionista che si occupa da anni di questo argomento, nonché di prevenzione e formazione nelle scuole, posso dire di essere soddisfatta dei cambiamenti e dei miglioramenti che sono in atto. Ma mi preme anche sottolineare il ruolo fondamentale che ha e deve avere la prevenzione fin dai primissimi anni di vita: i bambini devono essere abituati a riconoscere le loro emozioni, a riconoscere le differenze dell’altro e a rispettarle. Lavorare su questi aspetti consente di evitare che nel futuro i bambini diventino ragazzi e adulti arrabbiati, rancorosi ed irrispettosi.

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